Le donne hanno diritto a 14 settimane di indennità dopo la nascita del figlio.
L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), comunemente chiamata aborto, è l’interruzione anticipata e volontaria di una gravidanza. Può essere effettuata tramite trattamento farmacologico (ad esempio con la cosiddetta “pillola abortiva”) oppure mediante intervento chirurgico. In Svizzera, l’IVG è regolamentata dalla legge. La normativa relativa ai termini viene applicata. In base a questa normativa, la persona incinta può decidere autonomamente, fino alla 12a settimana di gravidanza, se proseguire o interrompere la gravidanza. Oltre tale termine, un/una medico/a valuta la situazione e stabilisce se esiste un pericolo serio per la salute fisica o psichica della persona interessata.