Le donne hanno diritto a 14 settimane di indennità dopo la nascita del figlio.
Hanno diritto al congedo di maternità le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici autonome, le lavoratrici che lavorano per l'azienda del marito o di un parente e che percepiscono una retribuzione a tale titolo, le donne disoccupate e le donne malate che percepiscono un'indennità per perdita di guadagno. Il diritto al pagamento dell'indennità giornaliera è quindi legato all'esercizio di un'attività lavorativa.
Per ricevere le prestazioni, la donna deve essere stata assicurata presso l'AVS per nove mesi prima del parto e aver lavorato per almeno cinque mesi nel periodo precedente il parto. Inoltre, alla data del parto, la donna deve avere ancora un lavoro retribuito, un'attività autonoma o una retribuzione in denaro nell'azienda del marito.
Se la donna riceveva già un'indennità di disoccupazione prima del parto, o se soddisfaceva le condizioni per averne diritto, avrà diritto all'indennità di maternità.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, non riceverà l'indennità di maternità, ma non potrà lavorare.
L'indennità di maternità viene corrisposta dal giorno della nascita di un bambino sano per un massimo di 98 giorni, ossia 14 settimane (vengono corrisposte sette indennità giornaliere a settimana). Se il bambino nasce morto o muore alla nascita, si ha diritto all'indennità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
I Cantoni possono prevedere un congedo di maternità superiore alle 14 settimane. Le casse cantonali di compensazione AVS possono fornire informazioni in merito. Alcuni datori di lavoro consentono anche un congedo di maternità più lungo: informatevi presso l'ufficio del personale del vostro datore di lavoro.
L'indennità di maternità non viene versata automaticamente. Deve essere espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente. Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito web dell'AVS/AI. La domanda può essere presentata solo dopo il parto, poiché la cassa di compensazione deve ancora conoscere la data esatta per poter pagare l'indennità.
Per ulteriori informazioni sull'indennità di maternità, consultare l'opuscolo 6.02 Prestazioni APG e indennità di maternità dell'AVS.
A partire dal 1° luglio 2024, le parlamentari in congedo di maternità potranno partecipare alle sedute dei consigli e delle commissioni dei parlamenti (potere legislativo) a livello federale, cantonale o comunale, senza che il loro diritto all'indennità di maternità venga meno. Tuttavia, questa possibilità è subordinata all'assenza di una soluzione di sostituzione prevista per la seduta in questione.
La parlamentare interessata deve presentare alla cassa di compensazione un’attestazione dell’autorità competente che certifichi che la sostituzione non era consentita per le sedute a cui ha partecipato.
Questa deroga promuove la conciliazione tra maternità e mandato parlamentare nel sistema di milizia e rafforza il sistema di milizia svizzero. In questo modo, la parlamentare in congedo di maternità può continuare a svolgere il compito affidatole dal popolo anche durante il congedo di maternità, mantenendo al contempo gli equilibri di forza nel parlamento nonostante le responsabilità genitoriali.
Il Consiglio federale ha approvato la modifica corrispondente del regolamento sulle indennità per perdita di guadagno (IPG) e renderà effettiva la nuova disposizione a partire dal 1° luglio 2024.
Potreste anche essere interessati alle parole chiave "congedo di maternità", "protezione della maternità" e "lavoro e maternità" nella guida alla famiglia.