La Legge sul lavoro (LTr) e le sue ordinanze contengono disposizioni speciali per la protezione dei giovani lavoratori. Per "giovani" si intendono i lavoratori dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età (art. 29, comma 1, LTr). Il salario guadagnato durante le vacanze spetta ai giovani e non ai loro genitori.
In linea di principio, è vietato assumere giovani prima del compimento del 13° anno di età. Questi possono essere impiegati solo per eventi culturali, artistici o sportivi, o per attività di recitazione (pubblicità, teatro, circo, ecc.). L'orario di lavoro massimo è di 3 ore al giorno e di 9 ore alla settimana. Se i giovani vengono assunti per tali eventi, è necessario annunciarlo con almeno 14 giorni di anticipo alle autorità cantonali.
A partire dal 13° anno di età, i giovani possono svolgere solo lavori leggeri (fare la spesa, fare da dog-sitter, rifornire gli scaffali, distribuire volantini, ecc.) Per esempio, un lavoro leggero significa distribuire volantini una volta alla settimana dopo la scuola. Non è un lavoro leggero se implica un lavoro fisicamente impegnativo (ad esempio, trasportare oggetti pesanti) o se la salute/sviluppo del giovane è influenzato negativamente. Il giovane non deve subire alcuna influenza negativa a scuola a causa di questa attività. Durante il periodo scolastico, il lavoro leggero può essere svolto per un massimo di 3 ore al giorno e per un massimo di 9 ore alla settimana. Durante le vacanze scolastiche, l'orario di lavoro massimo è di 8 ore al giorno o 40 ore alla settimana. L'orario di lavoro deve essere compreso tra le 6 e le 18 ore. I corsi di formazione introduttivi sono consentiti nella stessa misura e possono durare al massimo due settimane. Durante le vacanze scolastiche, al massimo la metà del periodo di vacanza può essere dedicata al lavoro. Ad esempio, se le vacanze durano 5 settimane, si può lavorare al massimo 2,5 settimane.
A partire dai 15 anni, l'orario di lavoro massimo dei giovani è uguale a quello degli altri dipendenti dell'azienda, ma non può superare le 9 ore. I giovani fino ai 15 anni possono lavorare fino a un massimo di 20 ore, mentre i giovani a partire dal 16° anno di età possono lavorare fino a un massimo di 22 ore. I giovani sono soggetti alle stesse regole degli adulti in materia di pause, ossia una pausa di almeno 15 minuti per un orario di lavoro superiore a 5 ore e mezza e una pausa di almeno 30 minuti per un orario di lavoro superiore a 7 ore. I giovani devono lavorare al massimo in un intervallo di tempo di 12 ore, pause comprese. Devono inoltre avere un periodo di riposo consecutivo di almeno 12 ore.
I giovani di età inferiore ai 16 anni non possono servire i clienti nei locali di intrattenimento (nightclub, sale da ballo, discoteche, club, bar, ecc.). Non possono nemmeno servire i clienti in alberghi, ristoranti e caffè, se non nell'ambito di un apprendistato o di un corso di formazione. I giovani di età inferiore ai 16 anni non possono essere impiegati nei cinema, nei circhi e nei luna park. Questo vale per le attività non artistiche (pulizie, vendita di biglietti, montaggio di un tendone da circo).
I lavori pericolosi (sostanze chimiche, rumore, rischio di incidenti, ecc.) sono regolamentati e talvolta vietati. I giovani non possono lavorare di notte o di domenica. Ci sono eccezioni solo se si sta completando un apprendistato che richiede di lavorare di notte e di domenica. Il DEFR ha redatto un'ordinanza che definisce le professioni autorizzate a lavorare di notte e di domenica (ad es. panetterie, professioni sanitarie). Per impiegare i giovani di notte o di domenica in professioni non coperte dall'ordinanza, è necessaria l'autorizzazione delle autorità cantonali.