Il congedo di maternità è il diritto della donna a un periodo di congedo. Il congedo di maternità dura 14 settimane, durante le quali le madri ricevono l'80% del loro stipendio.
A livello federale, il congedo di maternità dura almeno 14 settimane (98 giorni). Il congedo deve essere preso in un'unica soluzione. Tuttavia, non si ha diritto al congedo di maternità in caso di adozione. Durante questo congedo, alla lavoratrice viene corrisposta un'indennità giornaliera pari all'80% dello stipendio, a condizione che non riprenda il lavoro, nemmeno parzialmente. Inoltre, le indennità giornaliere sono limitate a un massimo di 220,00 franchi al giorno.
I Cantoni possono stabilire ulteriori disposizioni o estendere il diritto ai casi di adozione. È quindi consigliabile informarsi se esistono disposizioni cantonali, contrattuali o convenzionali più vantaggiose.
I termini e le condizioni di questo congedo sono regolati dalla Legge sull'indennità di perdita di guadagno (LAPG). Se la lavoratrice non soddisfa le condizioni per avere diritto all'indennità federale di perdita di guadagno in caso di maternità, il pagamento del salario seguirà le stesse regole che valgono in caso di incapacità lavorativa non imputabile.
Il congedo di maternità inizia con la nascita del bambino. Se la donna rientra al lavoro prima, il diritto cessa.
Il datore di lavoro non ha il diritto di sciogliere il contratto di lavoro durante il congedo di maternità.
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