Ogni persona domiciliata in Svizzera o ivi professionalmente attiva ha l'obbligo di assicurarsi entro tre mesi dalla sua registrazione di domicilio, dall'inizio della sua attività o dalla nascita presso una cassa malati.
Per delle informazioni generali sull’assicurazione malattia vedere il link di: ch.ch e/o al seguente link.
Assunzione dei costi – senza franchigia né quota-parte
Se siete incinta la cassa malati assume i costi degli esami preventivi, del seguito e dei consigli per l’allattamento. Per la gravidanza, non vi viene richiesta nessuna partecipazione ai costi e dunque non pagate nessuna franchigia e nessuna quota-parte. I costi di una nascita in ospedale, nelle case di maternità o a domicilio sono tutti presi in carico dalla cassa malati. Le ecografie, l’analisi del liquido amniotico (amniocentesi) in casi di rischio elevato e l’analisi della placenta (prelievo dei villi coriali) fanno parte degli esami preventivi pagati. Le seguenti prestazioni sono assunte dalla cassa malati senza partecipazione ai costi da parte dell’assicurato (franchigia, quota-parte, partecipazione ai costi ospedalieri):
In più, le prestazioni mediche generali per malattia fornite a partire de la13esima settimana di gravidanza
Punti importanti
Le complicazioni durante una gravidanza (p.es. trombosi, diabete, ecc.) sono considerate come malattia, il che significa che dovrete partecipare ai costi di cura (franchigia, quota-parte). Lo stesso vale per i medicamenti e i mezzi ausiliari.
Se l’ospedale o la casa maternità di vostra scelta non figurano sulla lista del vostro cantone di domicilio, è consigliabile verificare dapprima con la vostra cassa-malati la copertura dei costi.
La cassa malati partecipa ai costi dei corsi di preparazione al parto soltanto se sono effettuati in gruppi e condotti da una levatrice.
Le prestazioni specifiche in caso di maternità sono descritte nell’Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria (OPRE), in dettaglio agli articoli art.13-16.
Costi ospedalieri per il neonato
Il soggiorno in ospedale del neonato dopo la nascita è preso a carico della cassa malati della madre, ugualmente senza franchigia e quota parte. Tuttavia, se il neonato si ammala, è la cassa malati chi paga e il regime di partecipazione ai costi si applica (franchigia e quota parte).
Assicurazione di base – al più tardi 3 mesi dopo la nascita
Il neonato è assicurato per malattia attraverso la cassa malati dalla sua nascita. Per mantenere questa copertura, è necessario stipulare un’assicurazione malattia di base a vostra scelta entro tre mesi dalla sua nascita. Dato che si tratta di un obbligo, è necessario fornire un attestato (carta di assicurato o polizza di assicurazione). In generale, l’ufficio comunale o cantonale competente prende contatto a questo riguardo con la madre o con la famiglia.
Annuncio tardivo o mancato annuncio
In caso di annuncio tardivo (dopo tre mesi dalla nascita), la copertura dell’assicurazione inizia soltanto a partire dalla data di affiliazione e quindi l’assicurazione malattia non copre i costi retroattivi che ci sono stati dopo la nascita. Se non viene stipulato nessun contratto di assicurazione, il bambino verrà affiliato d’ufficio ad un’assicurazione.
Libera scelta della cassa malati
Figli e genitori non devono per forza essere assicurati alla stessa cassa. La scelta della cassa malati fra gli assicuratori a disposizione è libera e, per l’assicurazione di base, questi ultimi devono accettare chiunque senza poter porre alcuna condizione.
Assicurazione complementare – da scegliere possibilmente prima della nascita
Per l’affiliazione ad un’assicurazione complementare, le casse malati possono rifiutarsi di affiliare il neonato (in presenza di malattie dalla nascita). Per cui, se si vuole stipulare un’assicurazione complementare, è consigliabile farlo prima della nascita del neonato (se la cassa malati scelta accetta).
Dal 1° gennaio 2024, i giovani non sono più responsabili del pagamento dei premi dell'assicurazione malattia relativi al periodo in cui erano ancora minorenni (art. 105l cpv. 2bis OAMal). Di conseguenza, i giovani non possono più essere perseguiti se i genitori non hanno pagato i premi o la partecipazione ai costi. Questa disposizione pone fine alla regola secondo cui la persona assicurata, sia minorenne che maggiorenne, era personalmente debitrice dei premi in questione.