Gli assegni familiari sono delle prestazioni pecuniarie versate ai genitori per i loro figli.
Secondo la Legge federale sugli Assegni Familiari (LAFam), per ogni figlio e in ogni cantone devono essere versati i seguenti assegni familiari mensili minimi:
In tutta la Svizzera, hanno diritto a ricevere gli assegni familiari i salariati, gli indipendenti (dal 1.1.2013) e le persone senza attività lucrativa con un basso reddito. Una regolamentazione speciale viene applicata alle persone attive nell’agricoltura.
Per il personale dell’amministrazione (cantoni e Confederazione) si veda la tabella di Travail.Suisse (in francese, 15.2.2012) sui congedi parentali e assegni familiari.
Gli assegni familiari non sono versati automaticamente, ma su richiesta. Essi possono venire concessi retroattivamente per un massimo di cinque anni.
Vige l’obbligo di annunciare al proprio datore di lavoro o alla cassa di compensazione per gli assegni familiari ogni modifica della situazione personale, finanziaria o professionale che abbia delle conseguenze sul diritto agli assegni (formazione dei figli, ad esempio) e sul loro ammontare.
Dal 1. gennaio 2011 esiste un registro degli assegni familiari, ma solo i servizi di esecuzione preposti vi hanno un accesso integrale. Il pubblico puo’ avere un accesso limitato via Internet (vedi link) nelle pagine della Centrale di Compensazione (CdC). Per sapere se un assegno è versato ad un figlio, il relativo importo e da quale ufficio, è necessario indicare il numero AVS del figlio e la sua data di nascita (vedi link).