In caso di nascita o adozione non esiste un diritto ad assegni di nascita/ adozione a livello federale. Certi cantoni lo prevedono, per il Ticino potrebbe essere utile il seguente link con le regole valevoli dal gennaio 2024.
Assegni cantonali
La Confederazione prescrive degli importi minimi per gli assegni di prima infanzia e per gli assegni di formazione. Non esiste un diritto generale a degli assegni di nascita o a degli assegni di adozione. La Confederazione lascia ai cantoni la libertà di scegliere se vogliono concedere o meno degli assegni di nascita o di adozione. Il documento tipi di assegni familiari dell’Ufficio federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) offre una panoramica sui tipi e sugli importi degli assegni familiari in vigore nei cantoni.
Requisiti minimi
Quando un cantone decide d’introdurre degli assegni di nascita o degli assegni di adozione, deve rispettare i requisiti minimi imposti dal diritto federale.
In principio, sono applicabili le stesse condizioni valide per il diritto agli assegni familiari, ovvero:
- L’assegno di nascita e l’assegno di adozione sono delle prestazioni uniche. In caso di adozioni o di nascite multiple, l’assegno è versato per ogni figlio.
- Il cumulo di queste prestazioni è vietato: lo stesso bambino dà diritto a ricevere un solo assegno di nascita o di adozione. Ciononostante, lo stesso bambino può dare diritto ai suoi genitori biologici di ricevere un assegno di nascita e ai suoi genitori adottivi di ricevere un assegno di adozione.
- L’assegno di nascita viene concesso ogniqualvolta il bimbo nasce vivo oppure – se malauguratamente il bimbo è nato morto o è deceduto alla nascita – se la gravidanza è durata almeno 23 settimane, a condizione che la madre fosse domiciliata al momento della nascita o abbia avuto la sua residenza abituale in Svizzera da almeno 9 mesi.
- Per contro, se una persona percepisce delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione disoccupazione, non viene concesso né l’assegno di nascita né l’assegno di adozione. Inoltre, la madre che risiede all’estero e partorisce il figlio durante un soggiorno temporaneo in Svizzera non ha diritto agli assegni familiari.