Le persone che in determinati anni non hanno versato contributi nella previdenza indi-viduale vincolata (pilastro 3a) o ne hanno versato soltanto una parte potranno in futuro pagare successivamente questi contributi effettuando riscatti. Nella sua seduta del 6 novembre 2024 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e approvato le necessarie modifiche dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). Queste entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.
Con le nuove disposizioni il Consiglio federale adempie le richieste della mozione 19.3702 Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a, depositata dal consigliere agli Stati Erich Ettlin e accolta da entrambe le Camere. Le persone esercitanti un’attività lucrativa in Svizzera che, dopo l’entrata in vigore del progetto, non avranno versato ogni anno nel pilastro 3a l’importo massimo ammissibile nel loro caso potranno in futuro versare retroattivamente questi contributi per i dieci anni precedenti e dedurre questi riscatti dalle imposte. Saranno così autorizzate ogni anno a effettuare, in aggiunta al contributo ordinario, un riscatto nel pilastro 3a pari al massimo al cosiddetto «piccolo contributo» (nel 2025, p. es., pari a fr. 7258). Chi desidera effettuare un riscatto deve essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a, ovvero disporre di un reddito lavorativo soggetto all’AVS in Svizzera sia nell’anno per il quale sono versati retroattivamente i contributi che nell’anno in cui viene effettuato il riscatto. Un riscatto sarà possibile soltanto se nell’anno in cui viene effettuato la persona in questione avrà pagato l’importo massimo del contributo annuo ordinario. Il riscatto sarà integralmente deducibile dal reddito imponibile, come il contributo annuo ordinario. Le nuove disposizioni prevedono regolamentazioni speciali per garantire la legittimità dei riscatti e fare in modo che questi possano essere ricostruiti anche successivamente e in particolare verificati correttamente dalle autorità fiscali competenti.
Ripercussioni finanziarie
Secondo una stima approssimativa sono previste minori entrate per 100–150 milioni di franchi all’anno sul gettito dell’imposta federale diretta, di cui il 21,2 per cento a carico dei Cantoni e il 78,8 per cento a carico della Confederazione. Sul fronte delle imposte sul reddito cantonali e comunali si prevedono minori entrate comprese tra 200 e 450 milioni di franchi all’anno. Indipendentemente dall’attuazione della mozione Ettlin, il 20 settembre 2024 il Consiglio federale, sulla base delle raccomandazioni del gruppo di esperti incaricato della verifica dei compiti e dei sussidi, ha deciso di adeguare alcuni elementi dei privilegi fiscali nel 2° e nel 3° pilastro. Presumibilmente alla fine di gennaio del 2025, l’Esecutivo presenterà le modalità del futuro trattamento fiscale dei prelievi di capitale dal 3° pilastro nel quadro dell’avamprogetto concernente la verifica dei compiti e dei sussidi. Questo concernerà anche l’imposizione fiscale in caso di prelievo del capitale costituito con i nuovi riscatti che potranno essere effettuati dai contribuenti.
Saperne di più