Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2020 saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1o gennaio 2024. Il tasso d’adeguamento sarà del 6,0 per cento.
Le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.
Il tasso d’adeguamento per le rendite il cui diritto è nato nel 2020 sarà del 6,0 per cento. Il calcolo si basa sugli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2020 (100.3431 con base dicembre 2020 = 100) e di settembre del 2023 (106.3136 con base dicembre 2020 = 100).
Poiché nel 2024 le rendite AVS non verranno adeguate, non vi sarà il conseguente adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità. Ciò significa che per queste rendite il cui diritto è nato prima del 2020 bisognerà aspettare il prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1o gennaio 2025.
Le rendite per le quali la LPP non prevede una compensazione periodica del rincaro sono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (v. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.
In occasione della sua seduta del 29 settembre 2023, il Consiglio federale ha deciso di raccomandare al Parlamento di respingere l’iniziativa popolare «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)». L’iniziativa graverebbe in modo massiccio sulle finanze della Confederazione con spese supplementari nell’ordine di miliardi, peraltro in un settore che rientra principalmente nella sfera di competenza di Cantoni e Comuni. Il Consiglio federale ritiene dunque maggiormente opportuno impegnarsi, nel quadro del dibattito sull’iniziativa parlamentare «Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna», a favore di un ulteriore rafforzamento della custodia di bambini complementare alla famiglia.
L’iniziativa popolare federale «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)» chiede di sancire nella Costituzione il principio secondo cui tutti i bambini, dai tre mesi di età sino alla fine dell’istruzione scolastica di base, hanno diritto alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, se i genitori vogliono sfruttare questa offerta. Secondo il testo dell’iniziativa, la Confederazione dovrebbe assumere due terzi dei costi e potrebbe emanare direttive minime su qualità della custodia, condizioni di lavoro e altri requisiti. I Cantoni sarebbero tenuti a predisporre tale offerta. Se desiderano prevedere che i genitori partecipino ai costi, ciò dovrebbe avvenire secondo la capacità economica di questi ultimi, ma al massimo fino al 10 per cento del loro reddito.
La posizione del Consiglio federale
Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui la custodia di bambini complementare alla famiglia deve continuare a essere promossa e gli enti pubblici dovrebbero ridurre ulteriormente i costi a carico dei genitori. Da 20 anni la Confederazione accorda aiuti finanziari per la creazione di posti per la custodia di bambini mediante un programma d’incentivazione di durata limitata. Inoltre, dal 2018 può sostenere finanziariamente i Cantoni e i Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori. Anche nell’ambito del sostegno alla prima infanzia, la Confederazione ha da tempo adottato misure per il coordinamento a livello nazionale. Pertanto, il Consiglio federale è del parere che la situazione finanziaria della Confederazione, attualmente difficile, non permetta ulteriori impegni. È compito dei Cantoni ampliare l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e anche i datori di lavoro dovrebbero partecipare in forma maggiormente adeguata a questo ampliamento.
Dibattito in corso sull’iniziativa parlamentare «Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna»
Nel contesto dell’iniziativa parlamentare Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna, il Parlamento sta discutendo un progetto di legge che prevede la partecipazione durevole della Confederazione ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori. Nel suo parere, il Consiglio federale aveva sottolineato la necessità di promuovere la custodia di bambini complementare alla famiglia e formulato una proposta su come controfinanziare almeno in parte la riduzione dei costi a carico dei genitori. La proposta è ancora d’attualità. Per questa ragione, il Consiglio federale intende sostenere, nel quadro del dibattito parlamentare in corso, la soluzione proposta o eventuali modelli alternativi di controfinanziamento per ridurre i costi per la custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia ed evitare un ingente onere per le finanze della Confederazione. Nell’iniziativa parlamentare in questione sono toccati anche altri punti dell’iniziativa, tra cui la qualità e la disponibilità di un’offerta sufficiente. Rispetto dell’Iniziativa sugli asili nido, l’onere finanziario sarebbe nettamente inferiore in particolare per le finanze della Confederazione. Per questa ragione il Consiglio federale rinuncia a presentare un controprogetto diretto o indiretto e incarica il Dipartimento federale dell’interno di sottoporgli una bozza di messaggio contro l’iniziativa popolare entro il 5 luglio 2024.
L’assicurazione invalidità potrà rimborsare determinati mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici anche se questi non figurano nell’elenco delle prestazioni prese a carico dall’assicurazione malattie. Nella sua seduta del 6 settembre 2023, il Consiglio federale ha adottato la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità concernente l’assunzione dei provvedimenti sanitari da parte dell’assicurazione invalidità. Nella prassi, gli uffici AI rimborsano già prestazioni che non figurano nell’elenco in questione o il cui prezzo supera la tariffa ivi stabilita. La modifica dell’ordinanza è tesa a garantire la conformità del diritto.
Dall’ultima revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), per poter essere rimborsati dall’assicurazione invalidità (AI) i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici devono figurare nell’elenco delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione malattie (AMal), al fine di armonizzare la prassi delle due assicurazioni. L’AI fa pertanto riferimento all’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) per il tipo di prestazioni e le tariffe massime rimborsabili quali provvedimenti sanitari. Per essere ammesse in questo elenco, le prestazioni vengono valutate in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE), conformemente alla LAI e alla legge federale sull’assicurazione malattie.
La scorsa primavera, questa nuova disposizione, introdotta all’inizio del 2022, aveva suscitato incertezze circa i costi che eccedono gli importi massimi previsti nell’EMAp. Oltre 300 famiglie con bambini affetti da infermità congenite si erano viste fatturare la differenza di prezzo direttamente da un fornitore di prodotti medici. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva reagito immediatamente, provvedendo a sgravare queste famiglie da qualsiasi spesa supplementare, e aveva fatto il necessario affinché l’AI continuasse ad assumere la totalità delle spese degli esami e delle terapie indispensabili per i bambini interessati. Il 14 aprile 2023 l’UFAS aveva incaricato gli uffici AI di contattare le famiglie che avevano dovuto assumere le spese supplementari in questione e di rimborsare loro (se del caso, retroattivamente) tali spese.
Data questa situazione, il Consiglio federale ha deciso di procedere a una valutazione della base giuridica e della sua conformità al diritto, giungendo alla conclusione che è necessaria una modifica della medesima. È infatti emerso che, sebbene l’impiego dell’EMAp quale riferimento per valutare il rispetto dei criteri EAE ai fini dell’assunzione delle spese dei mezzi e degli apparecchi sia giustificato, la sua applicazione è disciplinata in modo troppo restrittivo. Deve infatti essere sempre possibile procedere a una valutazione nel singolo caso nel decidere se rimborsare apparecchi che non figurano nell’elenco. Il Consiglio federale ha dunque adottato una modifica della pertinente disposizione dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).
Soppressione della condizione di figurare nell’EMAp per il diritto a un rimborso
L’OAI è stata modificata in modo da non subordinare più tassativamente il rimborso dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici alla loro presenza nell’EMAp. Sarà così sancita nell’ordinanza la prassi già seguita dagli uffici AI. L’AI ha infatti già oggi la possibilità di rimborsare prestazioni il cui prezzo supera le tariffe fissate nell’EMAp o che non figurano in questo elenco.
L’UFAS valuterà inoltre la possibilità di concludere convenzioni tariffali con associazioni di professioni mediche e paramediche al fine di semplificare le richieste di rimborso. In mancanza di tali convenzioni, l’EMAp continuerà a fungere da riferimento per verificare il rispetto dei criteri EAE nella presa a carico dei mezzi e degli apparecchi. Rimarrà tuttavia sempre possibile procedere a una valutazione caso per caso per apparecchi non figuranti nell’elenco che dovessero risultare indicati dal punto di vista medico.
Il Consiglio federale propone di sancire esplicitamente nel Codice civile (CC) il principio dell’educazione non violenta, adempiendo così un mandato del Parlamento. Secondo quanto previsto, ai genitori è espressamente vietato ricorrere a punizioni corporali o ad altre forme di violenza degradante nell’educazione. Si tratta in particolare di potenziare la prevenzione. Il 23 agosto 2023 l’Esecutivo ha avviato la procedura consultazione.
Già secondo il diritto vigente non è consentito ricorrere alla violenza contro i bambini nel contesto educativo familiare. I minori sono tutelati dal diritto penale. Di recente il legislatore ha inoltre esteso i diritti e gli obblighi di avviso in caso di minaccia al bene del minore, rafforzando la protezione del bambino sul piano civile. Lo scorso anno il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di vietare esplicitamente nel CC il ricorso alla violenza nell'educazione (Mo. Bulliard-Marbach 19.4632).
Il Consiglio federale propone che la nuova disposizione di legge precisi l'attuale dovere di educazione dei genitori in considerazione del bene del figlio e indichi esplicitamente che i genitori devono educare "il figlio senza ricorrere a punizioni corporali o ad altre forme di violenza degradante". La disposizione funge da linea guida ed è un chiaro segnale del fatto che la violenza nell'educazione non è tollerata. Non prescrive alcun metodo educativo; i genitori possono continuare a scegliere autonomamente come educare il figlio.
Impedire con la prevenzione la violenza sui bambini
La nuova disposizione mira inoltre a rafforzare la prevenzione. Le attuali offerte di consulenza e aiuto a bassa soglia per genitori e figli, in parte differenti a seconda della regione, vanno ampliate e l'accesso ad esse va migliorato. I Cantoni sono chiamati a provvedere affinché, in caso di difficoltà nell'educazione, vi siano sufficienti consultori a disposizione degli interessati, allo scopo di offrire consulenza preventiva a genitori e figli sulle questioni educative e, se necessario, fornire sostegno per risolvere i conflitti.
Stando a diversi studi effettuati a livello internazionale, il radicamento dell'educazione non violenta nella legge consente di modificare durevolmente il comportamento educativo dei genitori e ridurre l'accettazione della violenza. La procedura di consultazione durerà fino al 23 novembre 2023.
Il Consiglio federale intende tutelare maggiormente le persone che hanno contratto matrimonio da minorenni modificando il Codice civile (CC) e prevedendo alcune disposizioni anche nel diritto internazionale privato. Grazie alle modifiche del CC, i giudici avranno più tempo per dichiarare nullo un matrimonio con minorenni. Nella seduta del 23 agosto 2023 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il messaggio da sottoporre al Parlamento.
Fondandosi su un'analisi effettuata in precedenza, nell'estate del 2021 il Consiglio federale ha posto in consultazione alcune modifiche del CC volte a tutelare maggiormente le persone che hanno contratto matrimonio da minorenni. Le modifiche proposte riguardano la causa di nullità dei matrimoni con minorenni. Nel diritto in vigore questa causa di nullità è sanata non appena il coniuge minorenne compie 18 anni. Con le modifiche proposte, il termine della sanatoria sarà posticipato al compimento dei 25 anni affinché i diretti interessati e le autorità abbiano più tempo per (far) dichiarare nullo il matrimonio. Il nuovo termine per la sanatoria è stato accolto con favore anche in sede di consultazione.
Il diritto in vigore prevede inoltre la possibilità di mantenere, in casi eccezionali, il matrimonio con un minorenne. Se questi non ha ancora raggiunto la maggiore età al momento dell'esame giudiziario, tale possibilità sussiste soltanto se è nel suo interesse e a sua tutela. Tale deroga sarà mantenuta, intento accolto favorevolmente da una maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Se la persona è ormai maggiorenne ma non ha ancora compiuto 25 anni ed esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo coniugale, il giudice dichiara valido il matrimonio.
I matrimoni precoci e quelli conclusi durante le vacanze estive non saranno riconosciuti in Svizzera
In sede di consultazione è inoltre stato suggerito di rafforzare l'efficacia delle misure contro i matrimoni con minorenni e di migliorarne la protezione adeguando anche il diritto internazionale privato. Il Consiglio federale ha esaminato le possibilità normative nella legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) ed è giunto alla conclusione che per molti casi non è possibile una soluzione adeguata nella LDIP. Il CC, al contrario, prevede già disposizioni chiare e garantisce la necessaria certezza del diritto.
Pertanto il Consiglio federale propone di disciplinare nella LDIP soltanto due casi di matrimoni che non saranno riconosciuti in Svizzera: i matrimoni in cui uno dei coniugi non ha ancora compiuto 16 anni e quelli in cui almeno uno dei coniugi era domiciliato in Svizzera al momento della celebrazione. Questa disposizione mira in particolare a evitare che minorenni domiciliati in Svizzera vengano uniti in matrimonio all'estero, spesso durante le vacanze estive. Secondo il Consiglio federale, in questi due casi è giustificato non riconoscere il matrimonio.