Le conseguenze del decesso di un genitore poco dopo la nascita del figlio sono tragiche per la famiglia e per il neonato. In tali casi, in futuro il genitore superstite beneficerà di un prolungamento del congedo di maternità o di paternità. Con questa modifica s’intende garantire l’accudimento del neonato nei primi mesi di vita e porre l’accento sul bene del figlio. Nella sua seduta del 22 novembre 2023, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore della pertinente modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno e adottato la relativa modifica di ordinanza.
In virtù di questa modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), in caso di decesso della madre nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, al padre (o alla moglie della madre) verrà concesso, oltre al congedo di due settimane cui ha diritto, un congedo supplementare di 14 settimane, da fruire immediatamente dopo il decesso e senza interruzioni. Il diritto al congedo si estinguerà anticipatamente se il padre (o la moglie della madre) riprenderà l’attività lucrativa.
Analogamente, in caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre avrà diritto a un congedo supplementare di due settimane, da fruire secondo le stesse modalità previste per il congedo per l’altro genitore.
Saranno apportate alcune modifiche anche alle disposizioni d’esecuzione. Inoltre, dall’entrata in vigore delle modifiche legislative legate al progetto «Matrimonio per tutti» nel 2022, la moglie della madre è riconosciuta quale genitore legale, il che le conferisce il diritto, a determinate condizioni, al congedo e all’indennità di paternità. Questo cambiamento richiede un adeguamento redazionale delle disposizioni di ordinanza.
Ripercussioni finanziarie sulle IPG
Considerato che i decessi di un genitore poco dopo la nascita del figlio restano rari, la modifica legislativa cagionerà per le IPG spese stimate a circa 120 000 franchi nel 2024. La modifica di ordinanza prevede le disposizioni d’esecuzione della modifica di legge adottata dal Parlamento nel marzo del 2023 in attuazione dell’iniziativa parlamentare 15.434 «Congedo maternità per padri superstiti», il cui termine di referendum è scaduto inutilizzato il 6 luglio 2023. La modifica della LIPG entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
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