L’assicurazione invalidità potrà rimborsare determinati mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici anche se questi non figurano nell’elenco delle prestazioni prese a carico dall’assicurazione malattie. Nella sua seduta del 6 settembre 2023, il Consiglio federale ha adottato la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità concernente l’assunzione dei provvedimenti sanitari da parte dell’assicurazione invalidità. Nella prassi, gli uffici AI rimborsano già prestazioni che non figurano nell’elenco in questione o il cui prezzo supera la tariffa ivi stabilita. La modifica dell’ordinanza è tesa a garantire la conformità del diritto.
Dall’ultima revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), per poter essere rimborsati dall’assicurazione invalidità (AI) i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici devono figurare nell’elenco delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione malattie (AMal), al fine di armonizzare la prassi delle due assicurazioni. L’AI fa pertanto riferimento all’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) per il tipo di prestazioni e le tariffe massime rimborsabili quali provvedimenti sanitari. Per essere ammesse in questo elenco, le prestazioni vengono valutate in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE), conformemente alla LAI e alla legge federale sull’assicurazione malattie.
La scorsa primavera, questa nuova disposizione, introdotta all’inizio del 2022, aveva suscitato incertezze circa i costi che eccedono gli importi massimi previsti nell’EMAp. Oltre 300 famiglie con bambini affetti da infermità congenite si erano viste fatturare la differenza di prezzo direttamente da un fornitore di prodotti medici. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva reagito immediatamente, provvedendo a sgravare queste famiglie da qualsiasi spesa supplementare, e aveva fatto il necessario affinché l’AI continuasse ad assumere la totalità delle spese degli esami e delle terapie indispensabili per i bambini interessati. Il 14 aprile 2023 l’UFAS aveva incaricato gli uffici AI di contattare le famiglie che avevano dovuto assumere le spese supplementari in questione e di rimborsare loro (se del caso, retroattivamente) tali spese.
Data questa situazione, il Consiglio federale ha deciso di procedere a una valutazione della base giuridica e della sua conformità al diritto, giungendo alla conclusione che è necessaria una modifica della medesima. È infatti emerso che, sebbene l’impiego dell’EMAp quale riferimento per valutare il rispetto dei criteri EAE ai fini dell’assunzione delle spese dei mezzi e degli apparecchi sia giustificato, la sua applicazione è disciplinata in modo troppo restrittivo. Deve infatti essere sempre possibile procedere a una valutazione nel singolo caso nel decidere se rimborsare apparecchi che non figurano nell’elenco. Il Consiglio federale ha dunque adottato una modifica della pertinente disposizione dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).
Soppressione della condizione di figurare nell’EMAp per il diritto a un rimborso
L’OAI è stata modificata in modo da non subordinare più tassativamente il rimborso dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici alla loro presenza nell’EMAp. Sarà così sancita nell’ordinanza la prassi già seguita dagli uffici AI. L’AI ha infatti già oggi la possibilità di rimborsare prestazioni il cui prezzo supera le tariffe fissate nell’EMAp o che non figurano in questo elenco.
L’UFAS valuterà inoltre la possibilità di concludere convenzioni tariffali con associazioni di professioni mediche e paramediche al fine di semplificare le richieste di rimborso. In mancanza di tali convenzioni, l’EMAp continuerà a fungere da riferimento per verificare il rispetto dei criteri EAE nella presa a carico dei mezzi e degli apparecchi. Rimarrà tuttavia sempre possibile procedere a una valutazione caso per caso per apparecchi non figuranti nell’elenco che dovessero risultare indicati dal punto di vista medico.
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